Prescrizioni per le caratteristiche energetiche
La legislazione nazionale impone limiti di fabbisogno energetico che, nel caso degli edifici nuovi o di ristrutturazione integrale presuppongono l’impiego di componenti con prestazioni dimensionate attraverso il calcolo del progetto complessivo. Nel caso di ristrutturazioni parziali, di sostituzioni di componenti o di riparazioni, invece, la legge fissa i limiti prestazionali dei componenti applicabili.
Dal punto di vista climatico, la legislazione italiana ha diviso il Paese in 6 zone caratterizzandole per intervallo di gradi-giorno. La zona di pertinenza è attribuita ad ogni Comune in base a questo parametro. A ciascuna zona sono stati poi assegnati agli edifici ed ai loro componenti valori prestazionali minimi di caratteristiche “energetiche”.
Per vetri e serramenti- vetro più infisso, destinati ad applicazioni nell’involucro edilizio, la legge nazionale impone dei valori massimi di Trasmittanza Termica U da rispettare obbligatoriamente. Vale la pena di tener presente che si considera involucro ogni parete, di qualsiasi natura che separi ambienti riscaldati da ambienti che non lo sono. In questa accezione, costituisce o può costituire involucro la finestra, la vetrina, la parete di un corridoio, ecc.
Nb: a queste prescrizioni è applicabile la clausola di cedevolezza e quindi, le Amministrazioni possono imporre valori prestazionali più restrittivi. E’ quindi opportuno verificare quale sia il valore prestazionale cogente nella località in cui si effettua l’installazione.